• Art. 1 – Denominazione e sede E’ costituita in Milano Via S. Barnaba n. 48 una associazione, ai sensi degli artt. 36 e ss. C.C., denominata ‘’Da Napoli a Milano ‘’.
  • Art. 2 – Scopi L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione ha per finalità, la diffusione e la promozione della cultura napoletana. Gli strumenti per raggiungere gli scopi, saranno: l’organizzazione di corsi, attività teatrali, convegni, presentazione di libri, attività editoriali, organizzazione di caffè letterari, organizzazione di viaggi culturali. Particolare attenzione sarà posta ai rapporti culturali tra Napoli e Milano.
  • Art. 3 – Durata La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 – Domanda di ammissione Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo. La qualità di socio si consegue all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile.
  • Art. 5 – Diritti dei soci Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale. I soci possono essere: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci benefattori, Soci per meriti culturali, Soci onorari.
  • Art. 6 – Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: Dimissioni volontarie; Morosità non sanata entro due mesi dalla scadenza della quota associativa; Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, per azioni ritenute indegne o di ostacolo alle attività sociali.
  • Art. 7 – Organi Gli organi sociali sono: L’Assemblea generale dei soci Il Presidente Il Consiglio Direttivo
  • Art. 8 – Assemblea L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e el deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata di massima presso la sede sociale o in luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli associati.
  • Art. 9 – Diritti di partecipazione Possono partecipare alle assemblee i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di un associato.
  • Art. 10 – Compiti dell’Assemblea La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della data stabilita, mediante affissione nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati via posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno proposto alla discussione e conseguenti deliberazioni. L’Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la presentazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo, nonché delle attività connesse. L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, sugli eventuali regolamenti, e su tutti gli argomenti che attengono alla vita e ai rapporti dell’associazione. L’Assemblea elegge il Consigli Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dalla maggioranza dell’assemblea. L’assemblea nomina un segretario, e quando necessario due scrutatori. Il Presidente dirige e regola i lavori dell’assemblea . Di ogni assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Copia del verbale sarà messo a disposizione degli associati, secondo le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, per garantirne la diffusione.
  • Art. 11 – Validità assembleare L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L’ assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con la maggioranza dei voti dei presenti.
  • Art. 12 – Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consigli Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti contrari relativi a diritto reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
  • Art. 13 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti fino a u n massimo di sette e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, e il segretario con compiti di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  • Art. 14 – Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per qualsiasi causa perda la maggioranza dei suoi componenti.
  • Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
  • Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci; adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  • Art. 17 – Il bilancio Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in uno con la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvarlo.
  • Art. 18 – Il Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo , dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
  • Art. 19 – Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
  • Art. 20 – Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
  • Art. 21 – Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
  • Art. 22 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni , dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
  • Art.23 – Sezioni L’associazione potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà opportuni per meglio raggiungere gli scopi sociali.
  • Art. 24 – Clausola Compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia , ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Milano. L’arbitrato avrà sede in Milano ede i Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.
  • Art. 25 – Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria , con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto al voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea , all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Art. 26 – Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.